La legge elettorale

Written on Sabato, Marzo 1st, 2008 at 23:42 by admin

Queste informazioni circa la legge elettorale vigente sono tratte dal sito del Ministero Dell’Interno dove sono disponibili maggiori informazioni.

 

1) Come si vota

 

Con i nuovi sistemi di votazione, l’elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione. I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono riprodotti in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare “voto di preferenza” per candidati; la lista è, infatti, “bloccata”: i nomi sono cioè presentati in un ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.

 

2) Riparto dei seggi

 

Per l’elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella propria circoscrizione).
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle d’Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti (1). Ciò si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.
Per l’elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste singole che raggiungano l’8 per cento (comprese le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse). Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole.

 

I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti).
A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
II sistema descritto per il Senato non si applica, però, a tutte le regioni. Per la Valle d’Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline specifiche. La Valle d’Aosta elegge l’unico senatore con sistema maggioritario semplice.
Il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo maggioritario. Il Trentino-Alto Adige conserva, infine, il precedente sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo scopo di valorizzare la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici); mentre l’ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.

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